Art. 9
In vigore dal 8 apr 1945
L'amnistia prevista dal presente decreto è limitata a quelle violazioni per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda ed è concessa alle condizioni che:
1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio del reddito soggetto all'imposta, presentino la dichiarazione stessa entro centoventi giorni,dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) trattandosi d'infedele denunzia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni;
3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi e i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 74 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale, 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della, amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-9