Art. 3
In vigore dal 28 ott 1944
È concessa amnistia per le violazioni previste dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni:
a) Legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla abolita tassa di scambio;
b) R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
c) R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;262#art-3