Art. 1
In vigore dal 1 gen 1947
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta, sull'entrata per alcune categorie di prodotti;
Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata;
Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
sulla proposta, del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall' della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile.
Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta.
Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dai l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e' determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-1