Art. 3

In vigore dal 10 dic 1944
L'imposta, dovuta sulle entrate derivanti dalle vendite al minuto, comprese quella effettuate da venditori ambulanti, si applica, nelle misure risultanti dagli , in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque giorni dal ricevimento delle fatture stesse. Per prezzo di acquisto s'intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo d'imposta, all'acquirente. Nei casi previsti dagli articoli 35 a 37 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10, quando l'acquirente destina i prodotti acquistati alla vendita al minuto, l'imposta, dovuta a norma del precedente primo comma, si corrisponde insieme con l'imposta per l'acquisto e sullo stesso documento. Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretta al pubblico, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione, l'imposta, nella misura sopra indicata, si corrisponde all'atto del passaggio dei prodotti dalla fabbrica o luogo di produzione ai detti spacci o negozi, in aggiunta all'imposta dovuta per tali passaggi e sullo stesso documento, e si applica in base ai prezzi all'ingrosso. È abrogata la disposizione dell', lettera b) della legge 19 giugno 1940, n. 762.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-3

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