Art. 1

Art. 1

1 / 14
In vigore dal 1 gen 1947
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il decreto-legge Luogotenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762; Vista la legge 1° novembre 1940, n. 1608, recante aumenti dell'imposta, sull'entrata per alcune categorie di prodotti; Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 627, recante l'esenzione dell'imposta sull'entrata per alcuni generi alimentari; Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente, fra l'altro, la istituzione di un'addizionale straordinaria di guerra all'imposta sull'entrata; Ritenuta la urgente necessità di misure tributarie in materia di imposta sull'entrata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta, del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall' della legge 19 giugno 1940, n. 762, è determinata nella misura del 4 % dell'entrata imponibile. Nella stessa misura è dovuta sulle merci importate dall'estero l'imposta prevista dall'art. 17 della legge suddetta. Restano ferme le speciali aliquote d'imposta stabilite per gli oggetti d'arte e per il bestiame bovino, ovino e suino dagli del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dai l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e' determinata nella misura del 3% dell'entrata imponibile".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;348#art-1