Art. 4
In vigore dal 30 nov 1944
I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze.
Non può essere nominato componente della Commissione centrale chi abbia raggiunto il settantacinquesimo anno di età.
I componenti che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di età previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-12;334#art-4