Art. 2

In vigore dal 30 nov 1944
All' della legge 20 novembre 1939, n. 1911, che ha Sostituito l'art. 32 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è sostituito il seguente: La Commissione, centrale è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti. I vice presidenti sono scelti fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo. Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati o funzionari, in attività di servizio o a riposo: a) consiglieri di Stato; b) consiglieri della Corte dei conti; c) magistrati aventi grado non inferiore al quarto; d) avvocati dello Stato, aventi grado non inferiore al quarto; c) funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a direttore capo divisioni La Commissione è suddivisa in cinque sezioni la composizione e specifica competenza in materia di imposte dirette od indirette viene determinata annualmente con provvedimento del presidente. Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di altre sezioni. Ciascuna sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri e alla stessa sezione non possono appartenere, se non temporaneamente ai sensi dell'articolo 15 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, più membri della stessa categoria. La Commissione centrale viene convocata a sezioni unite, per l'esame delle controversie per le quali le Commissioni provinciali, pronunciando in sede di rinvio, non siansi uniformate al principio di diritti affermato dalla Commissione centrale, nonché per l'esame delle controversie che i presidenti delle sezioni ritengono necessario deferire al giudizio delle sezioni unite. Il presidente della Commissione ha sempre facoltà di sottoporre all'esame delle sezioni unite quelle controversie che a suo insindacabile giudizio abbiano par titolare importanza o importino risoluzioni di massima. Le sezioni unite sono costituite dalle sezioni aventi la stessa competenza per materia di imposte; nelle decisioni a sezioni unite i presidenti delle singole sezioni hanno voto deliberativo alla pari dei membri e per la validità delle decisioni occorre la presenza di almeno la metà dei membri che compongono complessivamente le singole sezioni; nel caso in cui i componenti le sezioni unite siano in numero pari e si abbia parità di suffragio prevale il voto del presidente. Il presidente oltre a presiedere le sezioni unite della Commissione può assumere la presidenza di qualunque sezione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-12;334#art-2

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