Art. 3
In vigore dal 30 nov 1944
La composizione della Sezione speciale per i tributi locali presso la Commissione centrale, istituita con l' del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, è modificata come segue:
Il vice presidente è scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al terzo.
Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie di magistrati e funzionari in attività di servizio o a riposo.
a) uno tra i consiglieri di Stato;
b) uno tra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto;
c) uno tra i funzionari di grado non inferiore al sesto appartenenti uno all'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro a quella del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-12;334#art-3