Art. 4
In vigore dal 9 dic 1944
Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-28;359#art-4