Art. 4

Art. 4

4 / 5
In vigore dal 9 dic 1944
Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'esercizio finanziario 1944-45 lo stanziamento di L. 5.740.200.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-28;359#art-4