Art. 5

In vigore dal 9 dic 1944
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale, del Regno d'Italia. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 28 settembre 1944 UMBERTO DI SAVOIA BONOMI - DE RUGGIERO - SIGLIENTI - SOLERI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 60. - PETIA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-28;359#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Ricostituzione dell'Accademia nazionale dei Lincei. — Testo vigente | Portale Normativo