Art. 1
In vigore dal 24 ago 1944
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Gasali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;172#art-1