Art. 3

In vigore dal 24 ago 1944
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 10 agosto 1944, UMBERTO DI SAVOIA BONOMI Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1944 Registro n. 1 Interno, foglio n. 62. - PARDO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;172#art-3

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Art. 3 Ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali. — Testo vigente | Portale Normativo