Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 ago 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; Visto il decreto-legge Luogotenenz. 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Il comune di Giffoni Sei Casali, unito con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 144, al comune di S. Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Cipriano Picentino e di Giffoni Sei Gasali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-08-10;172#art-1