Art. 6

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 7 giu 2026
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per la parità, anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli , commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238; b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. All'Organismo per la parità è destinata, a titolo di contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro 2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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