Art. 2
Istituzione dell'Organismo per la parità
In vigore dal 7 giu 2026
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito l'Organismo per la parità, quale autorità indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Organismo per la parità subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parità.
3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all', comma 7, l'Organismo per la parità subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell', comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all', comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facoltà per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all', comma 3, terzo periodo.
4. L'Organismo per la parità, fermo restando quanto previsto al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorità nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.
5. L'Organismo per la parità ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parità di cui all'.
7. L'Organismo per la parità provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'. Le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all', comma 1.
8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parità sono soggetti al controllo della Corte dei conti.
Storico versioni
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