Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 7 giu 2026
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parità, prevista dall', comma 7, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica già in essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti sino alla data di istituzione del ruolo di cui all', comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati l' e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all' del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma 1 è trasferito all'Organismo per la parità istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento ogni due anni.». 4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo per la parità istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»; b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti dell'Organismo per la parità». 5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all', comma 7, al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati; b) all'articolo 12: 1) al comma 1, la parola «nazionale,» è soppressa; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta,»; 4) il comma 4 è abrogato; 5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla nomina»; c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»; d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; e) all'articolo 15: 1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parità» sono inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per la parità e, tenendo conto degli indirizzi generali di attività di quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»; 2) il comma 2 è abrogato; 3) al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono soppresse; 3.2) l'ultimo periodo è soppresso; 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attività svolta, all'Organismo per la parità e agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha provveduto alla nomina.»; 5) il comma 7 è abrogato; f) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità è ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse; 2) il comma 2 è abrogato; g) all'articolo 17: 1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse; 2) al comma 2, la parola: «designazione» è sostituita dalla seguente: «nomina»; 3) il comma 3 è abrogato; h) l'articolo 18 è abrogato; i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parità. 2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; l) l'articolo 20 è abrogato; m) all'articolo 37: 1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse; n) dopo l'articolo 35, è inserito il seguente: «Art. 35-bis (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parità, a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonché gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. 2. L' Organismo per la parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito: a) alla normativa applicabile; b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali; c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale; d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali; e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza. 3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti. 4. I pareri dell'Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 5. L' Organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.»; o) dopo l'articolo 39, è inserito il seguente: «Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Organismo per la parità è tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta può essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni. 2. L' Organismo per la parità può svolgere attività di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione è gratuita per il ricorrente.»; p) l'articolo 44 è abrogato. 6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, nonché alla consigliera e al consigliere di parità nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di qualunque rango, è da intendersi effettuato all'Organismo per la parità, ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto. È abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parità. 7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parità subentra, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonché alla consigliera o al consigliere di parità nazionale di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Roccella, Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;91#art-7

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