Art. 4

Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino

In vigore dal 31 mag 2026
Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all' del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all' del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all' del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991. 5. I comuni, le città metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle città metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano. 6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. 7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a: a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991; b) la trasmissione alle autorità nazionali competenti di cui all' del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-08;80#art-4

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