Art. 3

Piano nazionale di ripristino

In vigore dal 31 mag 2026
1. Le autorità nazionali competenti di cui all', nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all', commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attività relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attività prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonché la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le autorità nazionali competenti provvedono, altresì, ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-08;80#art-3

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