Art. 2
Autorità nazionali competenti
In vigore dal 31 mag 2026
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la tutela della biodiversità e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall' del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, è autorità nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è, altresì, autorità nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall' del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;
b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-04-08;80#art-2