Art. 6
Disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
In vigore dal 6 mar 2026
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) per la relazione di revisione del bilancio d'esercizio delle imprese di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, l'attestazione circa l'eventuale sussistenza dell'obbligo di redigere la comunicazione di cui all'articolo 5-quinquies del medesimo decreto legislativo a partire dall'esercizio finanziario precedente a quello sul cui bilancio è chiamato a esprimere un giudizio e circa l'avvenuta predisposizione e pubblicazione di tale comunicazione da parte degli amministratori.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente lettera la sanzione è applicata nella misura disposta dall'articolo 5-novies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2015».
2. All'articolo 5-octies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, il comma 3 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-09;28#art-6