Art. 4

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

In vigore dal 6 mar 2026
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', al comma 1: 1) alla lettera w-septies, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera w-septies è aggiunta, in fine, la seguente: «w-octies "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023: 1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023; 2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all', numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631; 3) "obbligazione legata alla sostenibilità": un'obbligazione di cui all', numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631.»; b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente: «Art. 93.1 (Utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. L'utilizzo della denominazione "obbligazione verde europea" o "EuGB" per l'offerta al pubblico all'interno dell'Unione o l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell'Unione di obbligazioni e per l'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità sono disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, dalle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, nonché dalle norme del presente articolo. 2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1. 3. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal comma 2, la Consob dispone dei poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento e può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite. 4. Al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni derivanti dal presente articolo, nonché dei rispettivi compiti istituzionali, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP disciplinano forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni e la stipulazione di protocolli di intesa o la modifica di quelli esistenti, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 5. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate al comma 3, la Consob può adottare con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.»; c) dopo l'articolo 191-ter è inserito il seguente: «Art. 191-quater (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/2631). - 1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, o delle disposizioni di attuazione previste dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro fino a 500.000 euro ovvero fino allo 0,5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquantamila euro. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di mancata osservanza delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 93.1. 5. La Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis e di quelli stabiliti dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, può disporre l'applicazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, anche in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi precedenti. Nel caso di violazione delle misure di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2631, si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater, del presente decreto. 6. Alle violazioni previste dal presente articolo, si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-09;28#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, in materia di obbligazioni verdi europee, e sull'informativa volontaria per le obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Art. 4 Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonche' disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l'attuazione della direttiva (UE) 2021/2101.) — Testo vigente | Portale Normativo