Art. 2

Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali

In vigore dal 6 mar 2026
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 79-quinquies, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorità, previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.»; b) all'articolo 79-sexies: 1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»; 2) al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»; 3) al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»; c) all'articolo 79-octies: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli , paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall', punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.»; 2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. 1-ter. Le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono: a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1; b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-09;28#art-2

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