AllegatoCapo VII

Art. 152

Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro (articolo 74-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intraunionali di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo. 2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi degli , dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell' anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell', comma 2, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea. 3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate. 4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII.
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