AllegatoTitolo XIV

Art. 120

Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea (articolo 38-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. La disposizione dell', comma 1 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività. 2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorchè abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. 3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all', comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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