Allegato›Titolo XV
Art. 121
Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA (articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA
(articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all', possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA».
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all', comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-121