Capo I
Art. 13
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «degli edifici esistenti» sono inserite le seguenti: «e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma.»;
c) al comma 9, dopo la parola: «tecnica» sono inserite le seguenti: «o economica».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-13