Capo I
Art. 8
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 2026, una quota annua dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 di cui all' del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è finalizzata in via prioritaria a misure di incentivazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l'idrogeno rinnovabile, di cui al presente decreto, nell'industria e nel settore dei trasporti.»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano e in materia di combustibili rinnovabili di origine non biologica».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-8