Art. 6

Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»; b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-6

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