Art. 4

Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-4

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Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo