Art. 4
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 24 gen 2026
Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-4