Art. 5
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81
1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»;
b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-5