Art. 5

Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 24 gen 2026
Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. All'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.»; b) al comma 2, le parole: «non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica l'articolo 250».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213#art-5

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Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 5 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.) — Testo vigente | Portale Normativo