Art. 4

Modifiche al codice di procedura penale

In vigore dal 24 gen 2026
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies,» e le parole «per il delitto di cui all', comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,», sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all', comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-ter) è inserito il seguente: «7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»; c) all'articolo 371-bis, comma 4-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-4

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