Art. 3
Modifiche al Libro II del codice penale
In vigore dal 24 gen 2026
1. Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I è inserito il seguente:
«CAPO I-BIS
Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea
Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.
La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:
a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), è commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
b) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
c) se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
d) se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Art. 275-septies (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
Art. 275-octies (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.
Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.
I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Art. 275-decies (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-3