Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

In vigore dal 24 gen 2026
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 3, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo»; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.»; b) all', comma 2, le parole «dall'articolo 25, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3»; c) dopo l'articolo 25-octies.1 è inserito il seguente: «Art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano: a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del codice penale, nonché dell', comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria; b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. 2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all', comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale. 3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all', comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all', comma 1, lettera b). 4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211#art-6

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Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Art. 6 Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.) — Testo vigente | Portale Normativo