Art. 14
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All', comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;
d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-14