Art. 16
Modifiche all'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all'allegato A al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;
b) alla sezione II, al punto 1.:
1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» è sostituita dalla seguente: «impianti»;
2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»;
3) alla lettera d):
3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»;
3.2) il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);»;
3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» è inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore»;
3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;
3.5) il numero 5.4) è soppresso;
4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»;
5) dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;
6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-16