Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
In vigore dal 11 dic 2025
Modifiche all' del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All' del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;
2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore»;
2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti»;
d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-26;178#art-10