Allegato›Capo II
Art. 194
Esenzione imposta di registro (articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall' e di ogni altra imposta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-194