AllegatoCapo II

Art. 191

Misure per incentivare il procedimento di mediazione (articolo 17, commi 1 e 2, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-191

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