Allegato›Capo II
Art. 194
46 / 240Esenzione imposta di registro (articolo 2, comma 26, legge 23 dicembre 2009, n. 191)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall' e di ogni altra imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-194