AllegatoParte III

Art. 240

Disposizioni che restano abrogate

In vigore dal 27 mar 2025
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni: a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; b) l', commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; c) l', quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; e) l', a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; f) l', commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; g) l', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349; h) l', comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-240

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo