Allegato›Parte III
Art. 240
240 / 243Disposizioni che restano abrogate
In vigore dal 27 mar 2025
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
b) l', commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) l', quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
e) l', a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
f) l', commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
g) l', comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349;
h) l', comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33#art-a-240