AllegatoCapo II

Art. 153

Deposito degli atti e del prezzo (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Deposito degli atti e del prezzo ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura dell'agente della riscossione, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. 2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. 3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto a essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto all'agente della riscossione, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza lo stesso agente della riscossione a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
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