AllegatoCapo II

Art. 152

Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

In vigore dal 27 mar 2025
Divieto per l'agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati ( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non puchiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nè rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
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