Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540
In vigore dal 8 feb 2025
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Banca dati centrale»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della banca dati centrale di cui al comma 1, adeguandola alle disposizioni relative all'identificativo univoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, e le modalità di accesso alla stessa. I produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere a tale banca dati il codice prodotto, il corrispondente numero di confezioni, la relativa destinazione e, ove previsto, il lotto di produzione nonché il valore economico delle forniture a carico del Servizio sanitario nazionale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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