Art. 4
Attività storiche di eccellenza
In vigore dal 31 gen 2025
1. Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:
a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un'attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;
b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell'attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante ai sensi dell', comma 4, secondo periodo, che assicuri il mantenimento delle condizioni di cui all', comma 4.
c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;
d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;
e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da una elevata qualità progettuale e dei materiali;
f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell' del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti;
2. Alle attività di cui al comma 1, disciplinate con il regolamento di cui all', comma 9, è dedicata una specifica sezione dell'albo nazionale di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219#art-4