Art. 3

Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici

In vigore dal 31 gen 2025
1. I comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti di cui al presente comma. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono tenere distinti gli albi delle attività commerciali e degli esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano attività di eccellenza ai sensi dell'. 3. I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, possono fare richiesta al comune, all'unione di comuni, alle province, alle città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione. 4. In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro di cui al presente comma è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l'attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione. 5. La qualificazione di cui al comma 1 può essere mantenuta anche in un locale diverso da quello cui era stata originariamente attribuita, qualora, esperita senza esito la procedura conciliativa di cui all', comma 2, nonché in casi di forza maggiore, l'attività sia gestita dal precedente titolare, sia mantenuta l'area d'insediamento e sia garantita la continuità nell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. La disposizione di cui al presente comma non si applica se lo spostamento in un locale diverso è conseguenza o è comunque connesso al subentro di cui al comma 4. 6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo e per i casi di cui ai commi 4 e 5, gli enti di cui al comma 1 applicano le rispettive discipline di settore. 7. Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all'aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformità alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale. 8. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli. 9. Con decreto di natura regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con i Ministri della cultura e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219#art-3

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