Art. 2
Definizioni
In vigore dal 31 gen 2025
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «attività commerciale storica»: l'attività che consiste nella vendita al dettaglio, organizzata e continuativa, di beni sul mercato;
b) «bottega artigiana»: l'attività gestita dall'imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall' della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dalle normative regionali;
c) «esercizio pubblico storico»: l'attività dedita alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;219#art-2