Allegato›Sez. II
Art. 112
Nuove prove in appello (articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 20 dic 2025
Nuove prove in appello
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito... delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell', comma 7.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-112