AllegatoSez. II

Art. 111

Domande ed eccezioni nuove (articolo 57 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Domande ed eccezioni nuove ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo